Piani personalizzati Legge 162 del 1998

Finanziamenti per piani personalizzati a favore delle persone con grave disabilità – Legge 162/98.

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Piani personalizzati L. 162/98
Piani personalizzati L. 162/98

A chi è rivolta la misura?

La linea d’intervento ha come beneficiari persone con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art.3 comma 3 della Legge 104/1992. La Regione eroga finanziamenti ai Comuni per la realizzazione di piani personalizzati che prevedano interventi socio- assistenziali a favore di bambini, giovani, adulti e anziani con disabilità grave, finalizzati allo sviluppo della piena potenzialità della persona, al sostegno, alle cure familiari ed alla piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società.

I piani personalizzati potranno prevedere, in particolare, i seguenti servizi:

  • Servizio educativo;
  • Assistenza personale e/o domiciliare (per assistenza personale s’intende l’assistenza alla persona, mentre quella domiciliare è riferita alla cura degli ambienti di vita della stessa persona);
  • Accoglienza presso centri diurni autorizzati, limitatamente al pagamento della quota sociale;
  • Soggiorno presso strutture sociali e sociosanitarie e residenze sanitarie assistenziali autorizzate, per non più di 30 giorni nell’arco di un anno e limitatamente al pagamento della quota sociale;
  • Attività sportive e/o di socializzazione.

Qual è l’ammontare dell’eventuale beneficio economico?

I Comuni comunicano alla Direzione generale delle Politiche Sociali il fabbisogno di finanziamento per i piani personalizzati in corso e per quelli di nuova attivazione. L’ammontare di risorse disponibili sono definite annualmente dal bilancio regionale.

Cosa è necessario fare per richiedere il beneficio?

I comuni possono gestire gli interventi in forma diretta, fornendo loro il servizio ai beneficiari, o in forma indiretta, prevedendo che sia il beneficiario o la persona incaricata a stipulare il contratto con gli operatori che erogano il servizio, i quali non potranno essere parenti conviventi né persone incluse tra le categorie elencate all’art. 433 del Codice civile. Nel caso di gestione degli interventi in forma indiretta, le pezze giustificative delle spese sostenute dovranno essere consegnate al Comune.

L’Ente predispone il piano in collaborazione con la famiglia dell’interessato sulla base di apposite schede di valutazione:

  • La “scheda salute”, relativa alla valutazione della situazione della persona con disabilità (sensi e linguaggio, esecuzione delle attività quotidiane, vita di relazione). La scheda deve essere compilata e firmata dal medico di medicina generale, da un pediatra di libera scelta oppure da altro medico di una struttura pubblica o convenzionato, che abbia in cura il destinatario del piano.
  • La “scheda sociale”, è relativa alle ulteriori informazioni necessarie per la predisposizione del piano personalizzato (età, carico assistenziale familiare, particolari situazioni di disagio, etc.). Questa scheda deve essere compilata dall’assistente sociale e firmata da quest’ultimo, dal dirigente comunale delle politiche sociali e dal destinatario del piano o da un’altra persona incaricata (incaricato della tutela o titolare della patria potestà o amministratore di sostegno che dovrà compilare e firmare anche la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

Per poter partecipare e usufruire dei piani personalizzati gli interessati devono essere residenti in Sardegna e in possesso della certificazione attestante la disabilità grave rilasciata dall’Inps o, in caso di sindrome di Down, dal medico di base (vedi, in normativa, l’art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992 e Legge 289/2002 art 94 comma 3).

La persona disabile interessata o per il tramite del suo rappresentante legale deve richiedere la predisposizione del piano personalizzato al Comune di residenza, presentando i seguenti documenti:

  • ISEE Indicatore della situazione economica equivalente;
  • Scheda salute;
  • Certificazione attestante la disabilità, se non ancora in possesso del Comune.

Eventuali scadenze fissate per la partecipazione

Le persone interessate devono presentare la domanda di predisposizione del piano personalizzato entro il termine indicato dal Comune di residenza.
I comuni dovranno presentare alla Direzione generale delle Politiche Sociali le richieste di finanziamento e la successiva rendicontazione.

Monitoraggio sull’attuazione

Riferimenti Normativi

Legge n. 104 del 05.02.1992
Legge n. 162 del 21.05.1998

Modulistica

Documenti

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento