Associazioni di Promozione Sociale
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale: Iscrizione, Modifiche durante il ciclo di vita, Cancellazioni d’ufficio e su istanza, Contributi per la realizzazione progetti, Verifiche annuali e revisione.

L’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale – Servizio Terzo settore e supporti direzionali cura la tenuta del registro regionale delle associazioni di promozione sociale. Il Registro regionale è unico e si articola in due distinte sezioni:
– nella prima sezione possono essere iscritte le associazioni di promozione sociale che operano ed hanno sede legale nel territorio della Regione;
– nella seconda sezione possono essere iscritti i livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni a carattere nazionale iscritte nel Registro nazionale (art. 7, comma 3, della legge 383/2000).
Le associazioni di promozione sociale interessate all’iscrizione devono presentare la domanda all’Assessorato, esclusivamente online tramite il portale SUS.
Il Servizio, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti e la completezza della documentazione allegata, emette la determinazione di iscrizione o di diniego.
I provvedimenti di iscrizione e di diniego sono notificati al richiedente tramite il portale SUS.
Il registro e ogni informazione inerente il procedimento, unitamente al manuale utente, sono consultabili nella sezione dedicata del portale SUS.
Non sussistono termini entro cui è obbligatorio presentare la domanda di iscrizione. Le domande rigettate possono essere ripresentate in ogni tempo.
Le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro sono tenute a trasmettere al Servizio competente, tramite il portale SUS, entro 30 giorni dall’approvazione, la documentazione relativa alle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, al trasferimento della sede, alle variazioni di coloro che ricoprono cariche associative, nonché le deliberazioni di scioglimento ed ogni variazione relativa ai contatti (numeri di telefono, indirizzi mail e PEC).
Per ogni dettaglio inerente alla procedura, si rimanda alla scheda del procedimento e al manuale utente consultabili alla seguente sezione del portale SUS.
Le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale possono essere cancellate dal servizio competente d’ufficio o a seguito di istanza (nei casi previsti dal par. 8 della Delibera Giunta Regionale n. 15/1 del 13 aprile 2006).
I relativi procedimenti sono informatizzati e vengono svolti online tramite il portale SUS.
Le informazioni sul procedimento, unitamente al manuale utente, sono consultabili accedendo alle sezioni dedicate del portale SUS:
Il D.Lgs. 117/2017 ha previsto lo stanziamento annuale di risorse destinate a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale, di cui all’articolo 5 del medesimo decreto, costituenti oggetto di progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore iscritte nel Registro.
La procedura di finanziamento di tali progetti segue le regole specifiche definite nell’Avviso pubblico relativo e le prescrizioni contenute nell’atto di indirizzo ministeriale annualmente adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il procedimento di verifica annuale e revisione consiste nell’obbligo in capo a ogni APS iscritta nel registro regionale di compilare annualmente (entro la mensilità di maggio) le form predisposte on line tramite il portale del SUS e di allegare la documentazione richiesta tramite la procedura informatizzata.
Il Servizio competente ha l’obbligo di verificare, anche attraverso controlli a campione, che le associazioni possiedano ancora i requisiti richiesti per l’iscrizione nel registro regionale, con particolare attenzione all’effettivo svolgimento dell’attività di promozione sociale avvalendosi prevalentemente delle prestazioni volontarie libere e gratuite degli associati. Il procedimento si conclude con un atto di conferma implicita/non espresso oppure con un provvedimento di cancellazione dal Registro.
Per ogni dettaglio inerente alla procedura, si rimanda alla scheda del procedimento e al manuale utente consultabili nella sezione dedicata del portale SUS.
Legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2005, art. 12 – Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998 ”Riordino delle funzioni socioassistenziali”.
Deliberazione G.R. n. 15/1 del 13 aprile 2006 – Linee guida per la disciplina dell’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.
Decreto Legislativo n. 117 del 03 luglio 2017 – Codice del Terzo Settore.
Ultimo aggiornamento