Emergenza COVID-19. Definite le linee di indirizzo per l’accoglienza dei minori in Comunità
Con la Deliberazione n. 17/8 del 1 aprile 2020, la Giunta Regionale ha definito le linee di indirizzo relative agli interventi che dovranno essere messi in atto per fronteggiare l’emergenza COVID-19 da tutti i soggetti coinvolti nei nuovi inserimenti di minori nelle Comunità di accoglienza.
Data:
14 Aprile, 2020

L’art. 10 del D.P.Reg. n. 4 del 22 luglio 2008, definisce le Comunità di accoglienza per minori quali “servizi residenziali che accolgono bambine e bambini, ragazze e ragazzi ed adolescenti con una situazione familiare pregiudizievole per la loro crescita” e in tal senso offrono ai minori ospitalità e protezione in sostituzione temporanea della famiglia.
L’emergenza Covid-19 ha reso urgente prevedere soluzioni per gli inserimenti nelle Comunità di minori in diversi casi: inserimenti di minori in emergenza per gravi motivi anche se non interessati dal contagio; inserimenti di minori con genitori ospedalizzati perché interessati da Covid-19 e che non hanno rete parentale; inserimenti di minori allontanatisi per qualsiasi motivo dalle Comunità, nel caso in cui debba essere riavviato il percorso di presa in carico.
Con la Deliberazione n. 17/8 del 1 aprile 2020, la Giunta Regionale ha definito le linee di indirizzo relative agli interventi che dovranno essere messi in atto per fronteggiare l’emergenza COVID-19 da tutti i soggetti coinvolti nei nuovi inserimenti di minori nelle Comunità di accoglienza (enti locali, comunità di accoglienza per minori, Autorità giudiziaria, Autorità amministrativa, Servizio Sanitario Regionale).
In particolare la Giunta invita gli enti locali ad individuare, caso per caso, le strutture ritenute più idonee all’accoglienza del minore, anche in via provvisoria, in stretto raccordo con l’Autorità giudiziaria minorile, gli enti gestori delle strutture sociali e le strutture del Servizio Sanitario Regionale per garantire, con la massima tempestività ed efficacia, l’attuazione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e dell’Autorità Amministrativa nel rispetto delle norme precauzionali vigenti. Sarà compito del Servizio Sanitario Regionale intervenire tempestivamente effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti per garantire la tutela della salute sia del minore, sia degli ospiti e degli operatori della struttura destinata ad accoglierlo.
E’ garantito in questa fase un coordinamento a livello regionale tra gli Enti Locali, le comunità e ogni attore istituzionalmente coinvolto. Il competente Servizio della Direzione generale delle politiche sociali assicurerà ogni forma di supporto necessaria.
Per garantire la funzionalità delle strutture preposte il competente Servizio della Direzione generale delle politiche sociali è autorizzato a procedere all’immediato rimborso all’ente locale in cui opera ciascuna struttura individuata.
Si rimanda alla Deliberazione in allegato per tutti gli approfondimenti del caso.
Ultimo aggiornamento
28 Febbraio, 2022