Minori stranieri non accompagnati

Linea d’intervento a supporto di minori stranieri privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili.

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La linea d’intervento riguarda ragazzi/e minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell’Unione europea, che si trovano per qualsiasi causa senza i genitori nel territorio italiano. La loro età e la separazione dai genitori fa di questi ragazzi dei soggetti particolarmente vulnerabili, che corrono un rischio maggiore di subire violenze e sfruttamento o di entrare nei circuiti della tratta di esseri umani. La misura ha quindi come obiettivo il loro inserimento in un sistema stabile di accoglienza che ne favorisca l’integrazione e la conquista dell’autonomia.

La legislazione italiana, in accordo con quella internazionale, impone il divieto di respingimento e di espulsione dei minori stranieri non accompagnati; prevede inoltre la parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell’Unione europea in tema di assistenza sanitaria e di obbligo scolastico. In questo ambito la Direzione generale delle politiche sociali:

  • collabora coi Tribunali dei Minori e le Procure;
  • ha predisposto le nuove Linee Guida per le strutture sociali, ponendo particolare attenzione alle strutture per minori e per minori stranieri non accompagnati, al fine di garantirne un adeguato livello di qualità (Delibera G.R. n. 38_14 del 24.7.2018, Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni, accreditamento. Linee guida. Legge regionale n. 23 del 23.12.2005 e Decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008);
  • sostiene i Comuni negli interventi di inserimento in comunità di accoglienza dei minori stranieri attraverso la misura prevista (Finanziamenti straordinari). Il contributo regionale è quantificato, per la durata dell’intervento a decorrere dal primo giorno di inserimento e fino al 31 dicembre, per un importo che integra il contributo statale fino a € 80 pro die/pro capite per i minori stranieri inseriti nelle comunità e per quelli in affidamento etero familiare;
  • finanzia progetti di accompagnamento all’autonomia rivolti a giovani stranieri di età compresa tra i 18 e i 25 anni, nell’ambito del programma. Il programma, previsto ai sensi dell’art. 17 della L. R. n. 4 del 2006, è rivolto a giovani in uscita da contesti protetti (comunità, circuito penale, famiglie affidatarie), che abbiano già raggiunto i pre-requisiti minimi per la vita indipendente e devono completare la fase di transizione verso una più stabile autonomia e integrazione sociale e quindi devono ultimare il percorso scolastico e/o formativo e/o lavorativo avviato.

Approfondimenti

L.R. 23 dicembre 2005, n. 23. “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)”

Deliberazione n. 38/14 del 24.07.2018. “Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni, accreditamento. Linee guida. L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008”

Decreto del Presidente della Regione del 22 luglio 2008, n.4. “Regolamento di attuazione dell’articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione”

Allegato alla Delib.G.R. n. 38/14 del 24.7.2018. “Requisiti specifici per le tipologie di strutture sociali di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a), b), d) ed e) del Decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, dello stesso D.P.Reg. ai fini dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento”

 

 

 

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