Amministrazione di sostegno – Amministratore di sostegno – AdS (LR N. 24/2018)

L’Amministrazione di Sostegno è un istituto introdotto nel nostro ordinamento dalla L 6/2004 che affianca gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione e mira a conservare, per quanto possibile, la capacità di agire del beneficiario. L’Amminitratore di Sostegno (AdS) è colui che assume responsabilità tutoriali.

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Amministrazione/Amministratore di sostegno

Cos’è l’Amministrazione di Sostegno e qual è il ruolo dell’Amministratore di Sostegno (AdS)?

L’amministrazione di sostegno è un istituto introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 6 del 2004 (che ha modificato il Titolo XII – capo I- del codice civile) con la finalità di “… tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (art. 1).

L’istituto dell’amministrazione di sostegno copre quindi situazioni che in passato erano prive di tutela e si affianca agli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, diretti soprattutto alla tutela del patrimonio del beneficiario e dei suoi familiari. Tali istituti, pur se con qualche modifica nella disciplina, permangono all’interno del nostro ordinamento (v. gli articoli da 4 a 10 della L 6/2004 che modificano e integrano gli articoli del codice civile 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429).

Rispetto all’interdizione e all’inabilitazione, l’amministrazione di sostegno si pone come misura personalizzata di tutela che mira a conservare, per quanto possibile, la capacità di agire del beneficiario prevedendo una forma di supporto esclusivamente per le funzioni che lo stesso non può compiere autonomamente. Il beneficiario, pertanto, conserva la capacità di agire con le precisazioni e le eccezioni indicate nel decreto del giudice tutelare. Il decreto di nomina infatti contiene precise indicazioni circa gli atti “…che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’Amministratore di Sostegno” o di quelli che l’Amministratore di Sostegno “…ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario ”. L’Amministratore di Sostegno (AdS) agisce sempre con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario (articolo 408 c.c.).

Di seguito, in sintesi, si riportano le principali innovazioni introdotte con l’istituto giuridico dell’AdS:

  • personalizzazione delle misure da applicare: la protezione viene calibrata sulle esigenze concrete ed attuali della persona beneficiaria;
  • conservazione della capacità di agire: il beneficiario la conserva per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’AdS (art. 409 c.c.).
  • attenzione alla persona: la scelta dell’AdS avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario (art. 407 c.c.).

Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini un AdS affinché abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.

Appartiene all’apprezzamento del Giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle esigenze del beneficiario, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto dello stesso e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.

Qual è l’eventuale beneficio economico?

La funzione di AdS è svolta a titolo volontario e gratuito. L’AdS, quindi, non può percepire alcuna remunerazione per l’incarico.

Il Giudice tutelare può stabilire il rimborso delle spese sostenute – compresi gli oneri finanziari a carico dell’AdS per la stipula dell’assicurazione per la responsabilità civile connessa con l’incarico ricoperto – secondo il criterio dell’equa indennità previsto dall’articolo 379 del codice civile:

  • a carico del patrimonio del beneficiario e in relazione all’attività svolta, qualora trattasi di patrimoni consistenti o con difficoltà di amministrazione;
  • a valere sul fondo regionale di cui alla LR 24/2018, art. 2, comma 1, lett. e) ed f).

Con la LR 24/2018 sono stati stanziati € 350.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Lo stanziamento annuale è ripartito tra la Città Metropolitana e le Province in rapporto al numero di abitanti risultanti dall’ultima rilevazione ISTAT (v. Linee guida approvate con DGR 48/21 del 29.11.2019

I finanziamenti sono destinati prioritariamente agli AdS dei casi sociali privi di adeguati mezzi quale rimborso:

  • delle spese sostenute secondo il criterio dell’equa indennità previsto dall’art. 379 del codice civile;
  • degli oneri sostenuti per la stipulazione di polizze assicurative contratte in ragione della loro funzione, quando il patrimonio del beneficiario dell’AdS sia insufficiente a garantire le spese per tali oneri ( art. 2, comma 1, lett. e) ed f) della LR 24/2018).

La quota rimanente può essere destinata dalla Città metropolitana e dalle Province alle attività di informazione, di formazione ecc. di cui al punto 7, lettere b) e c) delle  Linee guida.

Gli interventi di cui alle lettere a) e b), non si applicano quando l’incarico di AdS è conferito al coniuge, all’altra parte dell’unione civile, al convivente di fatto, a un parente entro il quarto grado o a un affine entro il secondo grado del beneficiario (art. 2, comma 2, LR 24/2018).

Per usufruire dei rimborsi di cui ai punti a e b, gli interessati possono presentare, tramite il comune di residenza del beneficiario, domanda agli uffici competenti della Città Metropolitana e delle Province corredata dal decreto del Tribunale di nomina alla funzione di AdS, dalla polizza di assicurazione, dalla quietanza di pagamento del premio, da altre quietanze per spese sostenute ammissibili al rimborso secondo il criterio dell’equa indennità previsto dall’articolo 379 del codice civile.

Qualora le risorse disponibili al momento della presentazione della domanda non consentano la concessione del rimborso, le domande non soddisfatte rimangono valide e sono evase secondo l’ordine cronologico di presentazione a seguito della disponibilità di ulteriori risorse.

Cosa è necessario fare per avere informazioni?

Per tutte le informazioni gli interessati possono rivolgersi al Comune o alla Provincia di residenza.

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