Amministrazione di sostegno – Amministratore di sostegno – AdS (LR N. 24/2018)

L’Amministrazione di Sostegno è un istituto introdotto nel nostro ordinamento dalla L 6/2004 che affianca gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione e mira a conservare, per quanto possibile, la capacità di agire del beneficiario. L’Amminitratore di Sostegno (AdS) è colui che assume responsabilità tutoriali.

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Amministrazione/Amministratore di sostegno

Cos’è l’Amministrazione di Sostegno e qual è il ruolo dell’Amministratore di Sostegno (AdS)?

L’amministrazione di sostegno è un istituto introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 6 del 2004 (che ha modificato il Titolo XII – capo I- del codice civile) con la finalità di “… tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (art. 1).

L’istituto dell’amministrazione di sostegno copre quindi situazioni che in passato erano prive di tutela e si affianca agli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, diretti soprattutto alla tutela del patrimonio del beneficiario e dei suoi familiari. Tali istituti, pur se con qualche modifica nella disciplina, permangono all’interno del nostro ordinamento (v. gli articoli da 4 a 10 della L 6/2004 che modificano e integrano gli articoli del codice civile 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429).

Rispetto all’interdizione e all’inabilitazione, l’amministrazione di sostegno si pone come misura personalizzata di tutela che mira a conservare, per quanto possibile, la capacità di agire del beneficiario prevedendo una forma di supporto esclusivamente per le funzioni che lo stesso non può compiere autonomamente. Il beneficiario, pertanto, conserva la capacità di agire con le precisazioni e le eccezioni indicate nel decreto del giudice tutelare. Il decreto di nomina infatti contiene precise indicazioni circa gli atti “…che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’Amministratore di Sostegno” o di quelli che l’Amministratore di Sostegno “…ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario ”. L’Amministratore di Sostegno (AdSagisce sempre con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario (articolo 408 c.c.).

Di seguito, in sintesi, si riportano le principali innovazioni introdotte con l’istituto giuridico dell’AdS:

  • personalizzazione delle misure da applicare: la protezione viene calibrata sulle esigenze concrete ed attuali della persona beneficiaria;
  • conservazione della capacità di agire: il beneficiario la conserva per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’AdS (art. 409 c.c.).
  • attenzione alla persona: la scelta dell’AdS avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario (art. 407 c.c.).

Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini un AdS affinché abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.

Appartiene all’apprezzamento del Giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle esigenze del beneficiario, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto dello stesso e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.

Qual è l’eventuale beneficio economico?

La funzione di AdS è svolta a titolo volontario e gratuitoL’AdS, quindi, non può percepire alcuna remunerazione per l’incarico.

Il Giudice tutelare può stabilire il rimborso delle spese sostenute – compresi gli oneri finanziari a carico dell’AdS per la stipula dell’assicurazione per la responsabilità civile connessa con l’incarico ricoperto – secondo il criterio dell’equa indennità previsto dall’articolo 379 del codice civile:

  • a carico del patrimonio del beneficiario e in relazione all’attività svolta, qualora trattasi di patrimoni consistenti o con difficoltà di amministrazione;
  • a valere sul fondo regionale di cui alla LR 24/2018, art. 2, comma 1, lett. e) ed f).

Qual è la finalità dell’intervento?

Lo stanziamento regionale previsto per dare attuazione all’intervento è ripartito tra gli Enti gestori capofila degli Ambiti PLUS in rapporto al numero di abitanti risultanti dall’ultima rilevazione ISTAT (v. Linee guida allegate alla Delib. G.R. n. 23/30 del 22.6.2021)

Con la previsione di tali risorse la Regione promuove e sostiene la realizzazione dei seguenti interventi:

a) istituzione di un fondo finalizzato a erogare, nei limiti della sua capienza, agli amministratori di sostegno dei casi sociali privi di adeguati mezzi, un rimborso alle spese sostenute secondo il criterio dell’equa indennità previsto dall’articolo 379 del codice civile;

b) rimborso, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate, degli oneri sostenuti per la stipulazione di polizze assicurative contratte in favore degli amministratori di sostegno in ragione della loro funzione, quando il patrimonio del beneficiario dell’amministrazione di sostegno sia insufficiente a garantire le spese per tali oneri;

c) percorsi di conoscenza, sensibilizzazione e divulgazione dell’amministrazione di sostegno, quale strumento di aiuto e di tutela dei soggetti legittimati ad avvalersene, al fine di favorire il ricorso a forme di aiuto e di tutela che consentano di conservare il più possibile l’autonomia e la libertà di scelta delle persone assistite

d) formazione, aggiornamento e supporto tecnico-informativo degli AdS già operativi e di coloro che intendono assumere responsabilità tutoriali, in particolare attraverso iniziative da realizzare nell’ambito della programmazione regionale del sistema integrato degli interventi socio-sanitari per la non autosufficienza, in un quadro di azioni coordinate sul territorio regionale;

e) istituzione di servizi denominati “Sportelli di protezione giuridica (SPG)”, uno per la Città e uno per ogni Provincia;

f) istituzione a livello provinciale di elenchi dei soggetti disponibili ad assumere il ruolo di AdS;

g) creazione a livello provinciale di reti di referenti pubblici e privati direttamente interessati alla divulgazione dell’amministrazione di sostegno e per facilitare i rapporti con i Giudici Tutelari attraverso forme di collaborazione strutturata;

h) scambio tra gli ambiti provinciali delle buone prassi di collaborazione tra le reti dei referenti e gli Uffici del Giudice tutelare;

i) iniziative ed esperienze che hanno un carattere integrato in quanto mettono in relazione strumenti di intervento diversi o prevedono l’attivazione di misure coordinate in un territorio relativamente ampio.

Gli interventi di cui alle lettere a) e b), non si applicano quando l’incarico di AdS è conferito al coniuge, all’altra parte dell’unione civile, al convivente di fatto, a un parente entro il quarto grado o a un affine entro il secondo grado del beneficiario (art. 2, comma 2, LR 24/2018).

Per usufruire dei rimborsi di cui ai punti a) e b), gli interessati possono presentare, tramite il comune di residenza del beneficiario, domanda all’Ufficio di Piano dell’Ente capofila dell’Ambito Plus corredata dal decreto del Tribunale di nomina alla funzione di AdS, dalla polizza di assicurazione, dalla quietanza di pagamento del premio, da altre quietanze per spese sostenute ammissibili al rimborso secondo il criterio dell’equa indennità previsto dall’articolo 379 del codice civile.

Qualora le risorse disponibili al momento della presentazione della domanda non consentano la concessione del rimborso, le domande non soddisfatte rimangono valide e sono evase secondo l’ordine cronologico di presentazione a seguito della disponibilità di ulteriori risorse.

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