RUNTS – Registro unico del Terzo Settore
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con Decreto n. 106 del 15 settembre 2020, ha definito la procedura per l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) è stato istituito dall’art. 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed è operativamente gestito su base territoriale e con modalità telematiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma.
La Regione Sardegna, con l’articolo 5, comma 11, della Legge Regionale 12 marzo 2020 n. 10, ha istituito l’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore presso l’Assessorato regionale competente in materia di politiche sociali ed esercita la relativa attività attraverso il Servizio terzo settore e supporti direzionali.
Con decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fissato al 23 novembre 2021 il termine di avvio operativo del RUNTS e dalla stessa data non sono più operativi i Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione.
Le procedure di iscrizione degli enti, le modalità per il deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del RUNTS sono definite dal Decreto Ministeriale 15 settembre 2020, n. 106 e dai relativi allegati – pubblicato il 21 ottobre 2020 nella Gazzetta Ufficiale n. 261/2020
Con Decreto Direttoriale n. 344 del 29 luglio 2021 del Ministero del Lavoro sono stati aggiornati l’allegato tecnico A e le appendici degli allegati tecnici B e C relativi al D.M. 106/2020.
Le domande di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, devono essere presentate unicamente in via telematica, accedendo al registro dalla piattaforma del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La domanda di iscrizione deve essere presentata da uno dei seguenti soggetti:
- legale rappresentante dell’ente;
- legale rappresentante della rete associativa cui l’ente eventualmente aderisce;
- notaio (in caso di ente avente personalità giuridica o che intende acquisirla con l’iscrizione nel RUNTS).
Il soggetto legittimato a presentare la domanda deve:
- collegarsi alla piattaforma del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- cliccare su “Accedi al registro”;
- procedere all’autenticazione mediante il dispositivo personale di identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica);
- cliccare sull’icona RUNTS. Dopo aver cliccato sull’icona RUNTS si accede nella “scrivania utente”;
- cliccare sull’icona “Richiedi” presente nel menu verticale laterale della “scrivania utente” per predisporre e inviare una pratica di iscrizione.
Nella piattaforma del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è disponibile il Manuale utente.
Al fine di mantenere l’iscrizione nel RUNTS gli Enti sono tenuti ad inserire e tenere aggiornate le informazioni ed i documenti previsti dalla normativa (articoli 20 e 14 – per gli enti religiosi civilmente riconosciuti – del Decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 – e articolo 48 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.).
Gli adempimenti obbligatori vanno effettuati in via telematica dai soggetti legittimati alla presentazione delle istanze che, ai sensi dell’articolo 20 del Decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, sono:
- il rappresentante legale dell’ETS o in alternativa il rappresentante legale della rete associativa cui l’ETS aderisce;
- uno o più amministratori dell’ETS o in mancanza, i componenti dell’organo di controllo; in ogni caso le generalità dei soggetti abilitati devono risultare tra quelle dei titolari di cariche sociali di cui all’articolo 8, comma 6, lettera o), del Decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020;
- un professionista iscritto all’albo di cui all’articolo 34, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, limitatamente al deposito atti e con esclusione dell’aggiornamento delle informazioni.
Per accedere al RUNTS occorre:
- collegarsi alla piattaforma del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- cliccare su “Accedi al registro”;
- procedere all’autenticazione mediante il dispositivo personale di identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica);
- cliccare sull’icona RUNTS. Dopo aver cliccato sull’icona RUNTS si accede nella “scrivania utente”;
- cliccare sull’icona “Richiedi” presente nel menu verticale laterale della “scrivania utente” per predisporre e inviare una pratica di variazione, deposito bilancio, cancellazione e comunicazione/variazione Cinque per Mille.
Nella piattaforma del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è disponibile il Manuale utente.
Gli adempimenti obbligatori sono i seguenti:
- DEPOSITO BILANCI
Entro il 30 giugno di ogni anno gli Enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare presso il RUNTS:
- il bilancio, utilizzando la modulistica prevista dal Decreto del 5 marzo 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, formato dallo stato patrimoniale (MOD. A), dal rendiconto gestionale (MOD. B) e dalla relazione di missione (MOD. C), nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa (MOD. D).
Se l’Ente ha svolto “attività diverse” ai sensi dell’articolo 6 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) l’organo di amministrazione è tenuto a documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse, a seconda dei casi, in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa (MOD. D) o nella relazione di Missione (MOD. C) (vedi il Decreto n. 107 del 19 maggio 2021 “Regolamento ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse”).
Nel caso di raccolte fondi ai sensi dell’articolo 7 del Codice del terzo settore è necessario allegare al bilancio il rendiconto e la relazione illustrativa relativi ad ogni singola raccolta effettuata. L’adempimento di tale obbligo deve intendersi perfezionato ove la documentazione sia redatta in conformità alle linee guida emanate con il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 09/06/2022 e sia inclusa nel bilancio depositato.
Nel caso di fondazione oppure di ente che raggiunge i parametri previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice del terzo settore, è necessario allegare al bilancio la relazione dell’organo di controllo e la relazione del revisore legale dei conti;
- il bilancio sociale nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro. Il bilancio sociale deve essere redatto secondo linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 luglio 2019 (vedi la pagina dedicata)
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti e fabbricerie di cui all’articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222 depositano gli atti suddetti con esclusivo riferimento al patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di interesse generale.
- VARIAZIONI
Gli Enti iscritti nel RUNTS devono comunicare/depositare nel RUNTS, inviando una pratica di “Variazione”:
- gli atti elencati nell’articolo 20, comma 1, del Decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 e le modificazioni degli atti già depositati nel RUNTS;
- le informazioni/atti elencati negli articoli 20 e 14 – per gli Enti religiosi civilmente riconosciuti – del Decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 e nell’articolo 48 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, nonché le modificazioni delle informazioni/atti già presenti/depositati nel RUNTS.
Termini per la comunicazione delle informazioni in caso di variazione/integrazione
Gli atti elencati nell’articolo 20, comma 1, del Decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 (eccetto i bilanci, i rendiconti delle raccolte fondi e il bilancio sociale di cui si è detto sopra) e le informazioni/atti elencati dalla lett. a) alla lett. n) dell’articolo 8, comma 6, del Decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 sono depositati e aggiornati entro trenta giorni decorrenti dalla modifica.
Nel caso di perdita della natura non commerciale dell’ente i trenta giorni decorrono dalla chiusura del periodo di imposta nel quale si è verificata.
Le informazioni indicate all’articolo 8, comma 6, lettera r), del Decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 sono aggiornate annualmente entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente.
Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, in caso di riduzione del numero degli associati al di sotto dei limiti previsti rispettivamente dagli articoli 32, comma 1, e art. 35, comma 1 del Codice del terzo settore, aggiornano l’informazione entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, fermo restando che, se successivamente alla costituzione, il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito negli articoli 32 (ODV) o 35 (APS) del Codice del terzo settore, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’Ente è cancellato dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione. (articoli 32, comma 1-bis, e 35, comma 1-bis, del Codice del terzo settore).
Il rappresentante legale o, nel caso, gli amministratori sono responsabili del rispetto degli adempimenti elencati, nonché della completezza e veridicità delle informazioni.
L’Ufficio RUNTS, verificata la correttezza formale di quanto pervenuto, ne assicura la pubblicazione.
Mancata comunicazione delle informazioni/dati o mancato deposito del bilancio
L’Ufficio del RUNTS in caso di mancato deposito delle informazioni/documenti sopra indicati, diffida l’Ente ad adempiere, assegnando un termine non superiore a 180 giorni, trascorsi i quali, in caso di mancata ottemperanza, l’Ente è cancellato dal Registro. In caso di omesso deposito delle informazioni/documenti sopra indicati, gli amministratori possono essere puniti con una sanzione amministrativa da 103 euro a 1.032 euro. Per l’omesso deposito del bilancio, la sanzione è aumentata di un terzo. Se il deposito avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione è ridotta a un terzo.
Il RUNTS è pubblico ed è consultabile da tutti gli interessati, attraverso la funzione “Ricerca enti” presente nella piattaforma del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Direzione Generale delle politiche sociali – Servizio terzo settore e supporti direzionali – Settore terzo settore e Ufficio Regionale RUNTS
Indirizzo: via Roma n. 253 – Cagliari
Telefono 0706067048 – 0706067098 (attivo dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le 11.00 e le 12.30)
Email: san.ets@regione.sardegna.it, san.terzosettore@regione.sardegna.it, san.runts@regione.sardegna.it
PEC: san.polsoc.terzosettore@pec.regione.sardegna.it – san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it
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