Autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali (Legge Regionale n. 23/2005, art. 40)

Le strutture sociali e socio-sanitarie per poter operare devono ottenere l’autorizzazione al funzionamento che attualmente consiste in un titolo abilitativo rilasciato mediante la procedura SUAPE (Sportello Unico per le attività produttive e per l’edilizia).

Continua la lettura

Come si ottiene l’autorizzazione?

L’autorizzazione alla realizzazione e al funzionamento di ciascuna tipologia di struttura sociale (di cui al Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008 e alla Deliberazione della Giunta Regionale 53/7 del 29.10.2018, così come modificata e integrata con la Delib. G. R. n. 10/37 del 16.03.2023) può essere richiesta da qualsiasi soggetto pubblico o privato al Comune competente nel cui ambito territoriale ha sede la struttura stessa.

Il procedimento di autorizzazione si svolge on line tramite la piattaforma del SUAPE, alla quale è possibile accedere dal seguente indirizzo https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico. Effettuato l’accesso, deve essere compilato il modello B21 e, in caso di procedure più complesse, eventuali altri modelli.

AI fine del rilascio dell’autorizzazione il Comune competente accerta che la struttura sia uniforme ai principi, alle finalità della legge e che rispetti i requisiti e gli standard stabiliti dal D.P.Reg. n.4/2008 e dalle Deliberazioni di Giunta in materia (DGR n. 28/11 del 19.06.2009 e DGR 53/7 del 29.10.2018, DGR 10/37 del 16.03.2023).

I criteri generali e specifici, applicabili a tutte le diverse tipologie di strutture, sono definiti nel D.P.Reg. 4/2008 e nelle Linee guida allegate alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/7 del 29 ottobre 2018, così come modificate con la Delib. G. R. n.10/37 del 16 marzo 2023.

Per quanto riguarda le strutture socio-sanitarie (strutture residenziali integrate), nelle more dell’approvazione da parte della Giunta regionale dei criteri specifici, l’autorizzazione alla realizzazione e al funzionamento è regolata dagli articoli 13, 14, e 34 comma 2, del D.P.Reg. n. 4/2008 che definiscono i criteri minimi.

Il parere di compatibilità per le strutture residenziali integrate è sempre positivo ed è acquisito con il perfezionamento del titolo abilitativo di esercizio, come da DGR n. 49/19 del 5.12.2019 e allegato B – tabella 194.

Le autorizzazioni devono essere adeguate ogni qualvolta intervenga una modifica normativa che determini una variazione dei requisiti, attraverso la presentazione di apposita istanza agli sportelli SUAPE del Comune.

I Comuni singolarmente o in forma associata sono tenuti ad esercitare la vigilanza sulle strutture sociali private operanti nel proprio territorio, nonché sulle proprie strutture gestite sia direttamente, sia indirettamente qualora il Comune proprietario della struttura abbia optato per l’affidamento a soggetti terzi. Inoltre, i Comuni, provvedono ad eseguire ispezioni (almeno due volte l’anno) per verificare l’andamento delle attività, lo stato delle strutture, le modalità di gestione, l’applicazione dei contratti di lavoro.

I competenti servizi delle aziende sanitarie locali effettuano periodicamente l’accertamento delle condizioni igienico-sanitarie. I Comuni possono delegare alle aziende sanitarie locali le funzioni ispettive e di controllo in materia di autorizzazione al funzionamento.

A chi rivolgersi?

Per tutte le informazioni gli interessati possono rivolgersi al Comune sede della struttura sociale e in particolare all’ufficio o al responsabile SUAPE di riferimento.

Documenti


Il presente testo coordinato, elaborato dalla Direzione generale delle politiche sociali in coerenza con le previsioni della L.R. n. 23 del 2005, raccoglie le disposizioni in materia di autorizzazione al funzionamento e organizzazione delle strutture sociali, ha lo scopo di agevolare la lettura della normativa di riferimento da applicare alle strutture sociali, pubbliche e private, che erogano servizi e interventi a favore di persone in condizioni di bisogno.
Si sottolinea che il presente documento ha solo uno scopo informativo e non costituisce un atto ufficiale. E’ necessario fare sempre riferimento alle fonti normative ufficiali.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento