Lotta alla violenza sulle donne: istruzioni per l’uso

Interventi di contrasto alla violenza di genere e allo stalking.

Continua la lettura

A chi è rivolta la misura?

La Regione Sardegna assicura il diritto al soccorso, all’accoglienza e al sostegno alle donne vittime di violenza maschile ed ai loro figli minori, indipendentemente dalla loro condizione sociale o economica e dalla loro nazionalità o etnia.

La Regione quindi si impegna a promuovere e mettere in atto in maniera integrata tutti quegli interventi che consentano alle donne l’emancipazione dalla violenza e la riacquisizione dell’autonomia e dignità individuale (“Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza domestica” stipulata a Istanbul l’11 maggio 2011 e legge n. 119 del 15 ottobre 2013).

Come difendersi?

Le donne che subiscono violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di abuso, possono rivolgersi alla rete regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case di Accoglienza.

Cosa sono i Centri Antiviolenza e le Case di Accoglienza?

I Centri antiviolenza e le Case di accoglienza costituiscono il fulcro della rete territoriale della presa in carico della vittima. Le responsabili sono componenti permanenti del Tavolo regionale permanente di coordinamento della rete contro la violenza di genere.

I Centri e le Case sono servizi specializzati che lavorano sulla base di una metodologia dell’accoglienza basata su un approccio di genere e sui principi della Convenzione di Istanbul. Hanno carattere regionale, non sono vincolati ai limiti territoriali comunali presso cui hanno sede, e accolgono le donne indipendentemente dalla loro provenienza e residenza.

Con deliberazione n. 36/18 del 17 luglio 2020, (approvata in via definitiva con deliberazione n 46/24 del 17 settembre 2020), la regione Sardegna ha istituito l’Elenco regionale dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza operanti sul territorio sardo e successivamente, ha disciplinato le modalità e i requisiti necessari per l’iscrizione con deliberazione n. 12/5 dell’1 aprile 2021.

La Giunta regionale con le “Linee guida regionali per l’accoglienza e il sostegno di donne vittime di violenza di genere e modalità di rendicontazione dei contributi concessi per il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza”, approvate con  deliberazione n. 49/11 del 30 settembre 2020 ha definito i requisiti dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza in conformità alle disposizioni nazionali e regionali, nonché le modalità omogenee di funzionamento di questi, al fine di uniformarne i livelli di accoglienza e sostegno e garantire standard qualificati nella presa in carico delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori in tutto il territorio regionale.

La Regione Sardegna, attraverso deliberazioni della Giunta regionale, stanzia annualmente risorse regionali per l’organizzazione e il funzionamento dei Centri Antiviolenza e delle Case di accoglienza, e dal 2014, in seguito alla legge n. 119 del 15 ottobre 2013, ai fondi regionali si aggiungono risorse statali, assegnate con Decreti del presidente del Consiglio dei ministri con i quali si ripartiscono le risorse alle diverse Regioni.

Le risorse, sia statali che regionali, destinate ai Centri e alle Case, sono erogate esclusivamente alle strutture riconosciute dalla RAS.

Centri Antiviolenza

Sono luoghi di accoglienza e di ascolto che offrono gratuitamente alle donne protezione sociale, percorsi di reinserimento, supporto psicologico e consulenza legale.  I centri assicurano aiuti pratici e immediati per sottrarre le donne vittime di violenza alle situazioni di pericolo e per ricreare condizioni di vita autonoma e serena, formulano percorsi personalizzati di uscita dalla condizione di violenza e promuovono iniziative di prevenzione e di sensibilizzazione in relazione al problema.
I centri antiviolenza attivano, inoltre, specifici sportelli per l’assistenza e il sostegno alle vittime di stalking. In particolare, tali sportelli forniscono servizi di supporto, quali assistenza legale e psicologica alle vittime, e attuano iniziative di prevenzione e informazione.

Case di accoglienza

Si tratta di strutture di ospitalità temporanea, ad indirizzo segreto, che accolgono e sostengono gratuitamente sia le donne vittime di violenza che i loro figli minori, che abbiano necessità di abbandonare il proprio ambiente familiare ed abitativo, garantendo anonimato e riservatezza.  Tali strutture possono essere istituite in Comuni con almeno 30 mila abitanti.

 

Approfondimenti

Normativa di riferimento

  • Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata ad Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014
  • Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” convertito, con modificazioni, con legge 15 ottobre 2013, n.119
  • Legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere”
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2014Ripartizione delle risorse relative al “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” 2013-2014 che provvede a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, e, all’art. 3 comma 4, dispone la definizione dei requisiti minimi necessari che i Centri antiviolenza e le Case rifugio devono possedere da sancire in sede di Conferenza unificata
  • Intesa, ai sensi dell’art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU) e relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle Case rifugio
  • Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2015, finalizzato alla “costruzione di politiche pubbliche, attraverso l’adozione di misure multilivello […] che permettano l’individuazione del percorso di emancipazione /liberazione dalla violenza e prevedano il reinserimento sociale della donna che vive una condizione di vulnerabilità temporanea” e che contiene, tra le altre finalità, quella di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle vittime di violenza e ai loro figli, attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza
  • Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari opportunità, Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 23 novembre 2017; stabilisce per un triennio le linee strategiche, gli obiettivi e le priorità italiane rispetto al tema della violenza maschile contro le donne, in attuazione della Convenzione di Istanbul, attraverso un percorso condiviso e teso a riflettere le prospettive e le esigenze di tutti gli attori coinvolti, secondo una logica di partenariato e di definizione di politiche integrate, responsabilizzando tutti coloro che saranno chiamati a darvi attuazione
  • Legge regionale 7 agosto 2007, n. 8, Norme per l’istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza
  • Legge regionale 12 settembre 2013, n. 26, Interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e allo stalking. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 8
  • Legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, artt. 5, 6 (Legge di stabilità 2017) recante finanziamenti per CAV e CA e “Interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nell’ambito delle relazioni affettive”
  • Legge regionale 2 agosto 2018 n. 33, Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza;
  • Deliberazione della Giunta regionale n. 50/11 del 16 settembre 2008 (Linee guida per l’organizzazione e il funzionamento dei Centri Antiviolenza e delle Case di accoglienza. Istituzione di nuove strutture Approvazione preliminare) approvata in via definitiva con deliberazione n. 66/19 del 27 novembre 2008
  • Decreto dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale n. 4219/DecA/29 del 30 luglio 2018, che istituisce il Tavolo regionale permanente di coordinamento della rete contro la violenza di genere
  • Legge regionale. 28 dicembre 2018, n. 48 art. 9 (Legge di stabilità 2019) recante “Interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive”
  • Deliberazione della Giunta regionale n. 48/20 del 29.11.2019 (Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, articolo 9 recante “Interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive”. Linee guida. Approvazione Preliminare) approvata definitivamente con deliberazione n. 51/34 del 18 dicembre 2019
  • Deliberazione della Giunta regionale n. 36/18 del 17.7.2020, approvata in via definitiva con deliberazione n. 46/24 del 17 settembre 2020 istituzione dell’Elenco regionale dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza
  • Deliberazione della Giunta regionale n. 39/24 del 30 luglio 2020 Linee guida per la costituzione e il funzionamento della rete pubblica territoriale nonché il processo di presa in carico dei beneficiari degli interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive
  • Deliberazione della Giunta regionale n. 44/36 del 4 settembre 2020 ( approvata in via definitiva con deliberazione n. 47/80 del 24 settembre 2020) Costituzione dell’Osservatorio regionale sulla violenza. Attuazione legge regionale n. 5 del 13 aprile 2017, art. 6, comma 5
  • Deliberazione della Giunta regionale n. 49/11 del 30 settembre 2020 approvazione “Linee guida regionali per l’accoglienza e il sostegno di donne vittime di violenza di genere e modalità di rendicontazione dei contributi per il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza”
  • Decreto dell’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale n. 25 del 30 dicembre 2020 Costituzione dell’Osservatorio regionale sulla violenza. Attuazione legge regionale 28 dicembre 2018 n. 48, art. 9, comma 4
  • Deliberazione della Giunta regionale n. 12/5 dell’1 aprile 2021 “Deliberazioni n. 36/18 del 17.7.2020 e n. 46/24 del 17.9.2020 concernenti “Legge regionale n. 8/2007 (Norme per l’istituzione dei centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza). Istituzione dell’elenco dei centri regionali antiviolenza e delle case di accoglienza”, approvazione preliminare e definitiva. Indicazioni operative in merito alle modalità di funzionamentodell’elenco.”
  • Deliberazione della Giunta regionale n. 14/19 del 16.04.2021 (approvata in via definitiva con deliberazione n. 19/34 del 21 maggio 2021) “Contributi per l’organizzazione e il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza. L.R. 7 agosto 2007, n. 8. Programmazione risorse regionali.”
  • Deliberazione della Giunta regionale n. 46/35 del 25 novembre 2021 “Prima individuazione dell’elenco dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza che, in qualità di partner istituzionali della Regione, potranno accedere ai finanziamenti della legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 (Norme per l’istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza) e indirizzi operativi. Legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021, art. 18.”

 

Documenti

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento